RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E BENEFICI
 

Per il riconoscimento dell’invalidità civile, se ricoverato, rivolgersi al Servizio Sociale, dove l’Assistente Sociale fornirà tutte le informazioni necessarie prendendosi carico dello svolgimento della pratica e, se necessario, provvederà a richiedere la visita di accertamento per l’ invalidità a domicilio presso il luogo di cura.

Se la persona non è ricoverata, occorre recarsi presso la ASL di appartenenza (Ufficio Invalidi Civili) e, utilizzando gli appositi moduli prestampati, presentare domanda.

 
Aventi diritto:
 
 

la persona affetta da minorazione congenita o acquisita di tipo organico, funzionale o mentale non dipendente da lavoro, servizio o guerra, tali da comportare una riduzione permanente, parziale o totale, delle sue capacità lavorative. (L. 30/03/1971 n. 18).

 

di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età;

 

cittadino italiano residente in Italia, o straniero con un permesso di soggiorno superiore all’anno.

 
Tempi:
 

I tempi della procedura sono stati fissati dal DPR n. 698/94. Il richiedente viene convocato a visita medica presso la ASL di appartenenza entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all’Assessorato alla Sanitù à della Regione. Questo fissa la data di visita presso la Commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda.

L’intera procedura deve concludersi entro 9 mesi.

Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale.

 
Procedure:
 

Dopo la visita effettuata dalla Commissione della ASL di appartenenza, questa trasmette il relativo verbale alla Commissione Periferica, la quale entro 60 gg. può disporre la sospensione delle procedure e svolgere ulteriori accertamenti chiamando a visita l’interessato. Trascorsi 60 gg. senza alcuna comunicazione di sospensione, le Commissioni mediche della ASL notificano il verbale di visita (modulo A/San) all’INPS. Nel caso in cui la Commissione medica abbia riconosciuto anche il diritto ad una prestazione economica la persona disabile riceverà a casa, insieme al verbale, anche i moduli da compilare e da riconsegnare o alla propria regione o direttamente all’Inps (se è stata stipulata una convenzione fra la regione di appartenenza e l’ Istituto) per la verifica degli altri requisiti amministrativi, quando sono previsti. Al pagamento provvede in ogni caso l’Inps. I benefici economici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità.

 
Queste le forme di assistenza economica:
 
1) Assegno mensile
 

Spetta a coloro che:

  hanno avuto il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74%
  dispongono di un reddito annuo personale non superiore a euro (vedi sito)
 

Importo: http://www.handylex.org/schede/icassegno.shtml?d=1500,1502&cf=1111

 

sono incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti nelle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l’assegno anche chi è occupato part-time.

 

Incompatibilità: L’assegno è incompatibile con l’ erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (INPS, INPDAP) e pensioni di guerra, lavoro e servizio.

 
2) Pensione di inabilità
 

Spetta a coloro che:

 

hanno ottenuto il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%

 

dispongono di un reddito annuo personale non superiore (vedi sito)

 

Importo: http://www.handylex.org/schede/icpensione.shtml?d=1500,1502&cf=1110

 

La pensione di invalidità è compatibile con l’indennitàdi accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

 

Al compimento del 65° anno di età sia l’assegno mensile di assistenza che la pensione di inabilità viene trasformata in pensione sociale.

 
3) Indennità di accompagnamento
  Spetta a coloro che:
 

hanno avuto il riconoscimento di un’invalidità pari al 100% e non sono in grado di deambulare o svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

 

L’indennità di accompagnamento è indipendente dall’età: può essere concessa anche agli ultrasessantacinquantenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

 

Importo: http://www.handylex.org/schede/icaccompagna.shtml?d=1500,1502&cf=1113

 

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le indennità erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;

  è incompatibile con l’indennità di frequenza (invalidi minorenni);
 

è incompatibile con il ricovero in Istituto o reparto di riabilitazione con pagamento é compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma e con il possesso di una patente di guida speciale;

 

è cumulabile con la pensione di invalidità, vecchiaia, reversibilità e pensione sociale.

 

L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione, quindi è indipendente dal reddito.


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