Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
 
A cura dell’Associazione Marchigiana Traumatizzati Cranici “Andrea” ODV
 

Sintesi semplificata tratta dal sito dell’Agenzia delle Entrate, in particolare dalla Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” (Aggiornamento Febbraio 2022).

 
A chi interessa
 

 

Possono usufruire dei benefici fiscali le persone con ridotte o limitate capacità motorie o con difficoltà di deambulazione o di linguaggio, quelle con handicap psichico o mentale, non vedenti e sordi. Per questi ultimi sono previste altre specifiche agevolazioni, come l’acquisto e il mantenimento del cane guida per i non vedenti e la detrazione per i servizi di interpretariato per i sordi. Altri benefici sono destinati ai familiari delle persone con disabilità.

 
Quali vantaggi
 

 

Favorire la mobilità dentro e fuori la propria abitazione, potenziare l’assistenza sanitaria, facilitare gli scambi e l’interazione sociale e, più in generale, migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

 
Cosa sono
 

 

Numerose sono le misure tributarie di vantaggio riservate alle persone con disabilità e per i loro familiari. Si riporta qui una sintesi delle più comuni.

 

Le agevolazioni fiscali per persone con disabilità riguardano sia Detrazioni d’imposta sia Deduzioni dal reddito complessivo.

 
Spese detraibili dall’imposta (19%)
 

• spese sanitarie per persona con disabilità (rigo E3):
- mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento (inclusi: trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (*), installazione e/o manutenzione delle pedane di sollevamento per persone disabili)
- sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione
• acquisto di veicoli (rigo E4):
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di ciechi, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone con pluriamputazioni
• spese sostenute dai ciechi per acquisto di cani guida (rigo E5)
• spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi E8, E9, E10, codice 15), limite di reddito complessivo 40mila euro, importo massimo 2.100 euro
• spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (righi E8, E9, E10, codice 30)

 
Spese deducibili dal reddito complessivo
 

• oneri contributivi (contributi previdenziali e assistenziali) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (rigo E23), importo massimo 1.549,37 euro, no limite di reddito
• Spese mediche (generiche) e di assistenza specifica per le persone con disabilità (rigo E25).
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
(*) Per quanto riguarda le barriere architettoniche, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

 
Per ulteriori dettagli
 

 
Per ulteriori dettagli vedi sotto il QUADRO RIASSUNTIVO
 
Assistenza dedicata in ufficio
 

I contribuenti che desiderano ricevere informazioni sulle agevolazioni per le persone con disabilità possono contattare i referenti di questo servizio presenti in ogni Direzione Regionale. I contatti sono pubblicati nella sezione Servizi delle pagine delle Direzioni regionali, dove sono indicate anche tutte le iniziative specifiche di assistenza per le persone disabili.

 
Per saperne di più
 

 

Per approfondire consulta i seguenti documenti dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la “Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità”.

 
Aree tematiche - Agevolazioni per le persone con disabilità - Agenzia delle Entrate
 
Agenzia delle Entrate: Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità

 

Agenzia delle Entrate: MODELLO 730/2022, Istruzioni per la compilazione
 
 

4.

QUADRO RIASSUNTIVO
    Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità - FEBBRAIO 2022
     
 

Tipo di disabilità vedi note (1 e 2)

Aliquota Iva Agevolata al 4%

Detrazione integrale Irpef del 19%

Detrazione Irpef in misura fissa

Deduzione per intero del reddito complessivo

1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzione bollo auto vedi nota 3) B e C Si (4) Si (5) * *

2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione della persona con disabilità e acquisto di accessori e strumenti per le relative
prestazioni

C Si (4) Si (5) * *

3. Spese per riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione (con esclusione, quindi e ad esempio, del premio assicurativo, del carburante e del lubrificante)

B e C no Si * *

4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambulanza della persona con disabilità, acquisto di poltrone per persone con disabilità non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella)

A Si Si * *

5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer, fax, modem o altro sussidio telematico)

A Si (6) (7) Si * *

6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

A * * * Si

7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di una persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di rettapagata all’istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche chedebbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto

A * * * Si

8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se con disabilità, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche
e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto)

D * per l'importo che eccede 129.11 euro * *

9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le capsule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna

D (8) per l'importo che eccede 129.11 euro  * *

10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di riga 9 e 10 sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagato

D * per l'importo che eccede 129.11 euro  * *

11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381

B * Si * *

12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza

D * * * Si

13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida

(*) * Si (9) * *

14. Spese di mantenimento per il cane guida

(*) * * pari a 516,46 euro (1000 € dal 2019)  
           
(*) l’agevolazione spetta solo ai non vedenti          
     
Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni

     
1. Tipo di disabilità
  A.

Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con disabilità in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento.
La legge considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

  B.

Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona non vedente o sorda, la persona con disabilità psichica o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) cui è certificata la disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

  C.

Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda la persona con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetta da grave disabilità, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento.
In questo caso, il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla Commissione medica competente).

  D.

Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione di “disabile”.

   
2. Famililare della persona con disabilità
 

Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto, eccetera) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare (coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando la persona con disabilità è fiscalmente a carico (cioè quando il suo reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non è superiore a 2.840,51 euro o di 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni).
Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese delle righe 6 e 7; esse sono deducibili dal reddito complessivo, se sostenute per i familiari sopra elencati, anche quando questi non sono fiscalmente a carico.
La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone cui è fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o la prestazione sia effettuata personalmente nei confronti della persona con disabilità (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare rispetto al quale la persona con disabilità stessa sia da considerare fiscalmente a carico.

   
3. Esenzione bollo auto e trascrizione al PRA
 

Per la persona con disabilità di tipo fisico/motorio, l’esenzione permanente dal pagamento del bollo spetta se il veicolo è adattato.
Per le persone con disabilità indicate alla lettera B della nota n. 1, l’agevolazione spetta anche se il veicolo non è adattato.
Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Se la persona con disabilità possiede più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato. Egli dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio la sola targa del veicolo prescelto.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione per la registrazione al pubblico registro automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non può essere riconosciuta alle persone con disabilità rientranti nella categoria dei sordi e dei non vedenti.

   
4. Agevolazioni Iva 4% auto
 

L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati. Non ci sono, ai fini Iva, limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2.000 cc, se a benzina, fino a 2.800 cc, se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie, ma non affette da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, i veicoli devono essere adattati, prima dell’acquisto, alla particolare minorazione di tipo motorio cui è affetta la persona con disabilità (o essere così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore).
In questi casi, è richiesto il possesso della patente speciale (che può essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che la persona con disabilità non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dalla menomazione).
Per l’adattamento di veicoli già posseduti dalle persone con disabilità l’aliquota agevolata si applica indipendentemente dai citati limiti di cilindrata.

   
5. Detrazione Irpef auto
 

A differenza di quanto previsto per l’agevolazione Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, o scegliere per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato viene cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro i quattro anni spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.

   
6. Cumulo agevolazioni Iva - Irpef
 

In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata del 4%. Per l’agevolazione Iva si veda anche la nota (8) con l’elenco dei beni assoggettati ad aliquota ridotta.

   
7. Sussidi tecnici e informatici
 

I sussidi tecnici e informatici per i quali si può usufruire dell’Iva al 4% sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
I sussidi devono essere di ausilio alla riabilitazione o idonei a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura.

   
8. Iva agevolata per l'acquisto di altri beni
  Tra gli altri beni soggetti a Iva agevolata del 4%:
  o

protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); la persona con disabilità deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione

 

o

apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica e altre
  o

apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità

  o

poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono alle persone con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche

  o

prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

   
9. Acquisto cani guida
 

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Può essere richiesta dal non vedente o dal familiare del quale egli è fiscalmente a carico ed utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.


ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA TRAUMATIZZATI CRANICI “Andrea” ODV
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