BONUS 200 EURO E PERSONE CON DISABILITÀ (MA NON TUTTE)
 
(Rif. Decreto-Legge n. 50/2022, Circolare INPS n. 73 del 24-06-2022)
 

È un provvedimento che tenta di fronteggiare le nuove emergenze economiche delle famiglie con particolare attenzione alle ricadute derivanti dall’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti.

 
Quanto e quando
 
Il bonus è di 200 euro per una sola volta.
 

Per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022. Quando la pensione arriva da INPS, l’erogazione avviene in automatico sulla base dei dati disponibili dell’Istituto. Qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione. (*)

 
(*) In fondo dettagli per altre categorie
 
A chi spetta?
 

Il bonus di 200 euro viene riconosciuto purché non si superi il reddito personale imponibile IRPEF di 35.000 euro (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali). Vengono esclusi anche i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

 
Questa volta l’ISEE non c’entra.
 
Il bonus spetta:
     
  lavoratori dipendenti che già non abbiano diritto al bonus perché rientrano in altre categorie;
 

a tutti i pensionati titolari di prestazioni pensionistiche previdenziali obbligatorie (es. anzianità, vecchiaia, da infortuni sul lavoro, per servizio ecc.);

  tutti i titolari di pensioni o assegni per invalidità civile, cecità civile, sordità, o pensione o assegno sociale;
  ai titolari trattamenti di accompagnamento alla pensione (es. APE, APE social…)
 

ai lavoratori dipendenti che già non abbiano diritto al bonus perché rientrano in altre categorie; il bonus viene anticipato dal datore di lavoro;

  ai disoccupati titolari a giugno 2022 di trattamenti Naspi e Dis-Coll;
  ai lavoratori domestici (devono presentare domanda a INPS);
  ad altre categorie di lavoratori (stagionali di turismo e spettacoli, lavori ad intermittenza, ecc.);
 

ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza; non viene però erogato se nel nucleo c’è già un altro componente che percepisce il bonus. Ad esempio un lavoratore o un invalido totale o parziale.

     

Per i lavoratori autonomi le condizioni verranno definite da un successivo decreto; per ora è stato accantonato uno specifico fondo.

     
Per quali persone con disabilità?
 

Quando si analizza questo tipo di disposizioni bisogna prestare parecchia attenzione alle indicazioni letterali. Torniamo quindi alla definizione che più interessa i nostri Lettori, quella che prevede appunto la concessione del bonus a “di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti”.

     
Dunque, con particolare attenzione alle persone con disabilità, il bonus:
     
  non spetta ai minori, pur invalidi o sordi perché pensione o assegno spettano solo a partire dai 18 anni;
 

non spetta agli anziani titolari di sola indennità di accompagnamento per cecità o per invalidità civile; in questo caso però, se titolari di altre prestazioni assistenziali o previdenziali, il bonus viene collegato a queste ultime;

 

non spetta ai maggiorenni che siano titolari di sola indennità di accompagnamento e non di pensione per superamento di limiti reddituali; in questo caso però, se lavoratori dipendenti, il bonus verrà collegato alla retribuzione nella mensilità di luglio.

     
Spetta invece a tutti i maggiorenni invalidi parziali o totali, ciechi parziali o assoluti, e sordi che percepiscano le rispettive pensioni; in presenza di pluralità di pensioni il bonus è comunque solo uno per persona.
 

Quasi superfluo precisare che nel caso in cui nel medesimo nucleo siano presenti più persone con disabilità titolari di pensione o assegno, ad ognuno di loro spetterà la corresponsione del bonus.

 

Va anche precisato che nulla è previsto a favore di caregiver familiari di persone con disabilità che siano non siano anche titolari di reddito o di pensione.

 
Calendario dei pagamenti (Circolare INPS n. 73 del 24Giu22)
 
Il calendario dei pagamenti dell’indennità in parola è il seguente:
 

1. ai sensi dell’articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 in argomento, per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; come già evidenziato, si ribadisce che, qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;

 

2. ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto-legge in argomento, per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all’elaborazione delle domande pervenute;

 

3. ai sensi dell’articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento, per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità COVID-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione di cui al comma 4 dell’articolo 31 del decreto-legge in oggetto, prevista per il mese di settembre 2022;

 

4. ai sensi dell’articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento, per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi da 11 a 16 dell’articolo 32 del decreto in oggetto, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;

 

5. ai sensi dell’articolo 32, comma 18, del decreto-legge in argomento, per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverràa luglio 2022,successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

 
Per approfondire:
 
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/17/114/sg/pdf
 
Circolare INPS n. 73 del 24-06-2022
INPS - Indennità una tantum 200 euro: circolare con istruzioni e beneficiari
 

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