Bonus Psicologo 2022: al via le domande all’INPS dal 25 luglio.
 

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) riconosce un contributo economico per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Le domande potranno essere presentate all’INPS tramite procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022. Il contributo viene erogato dalle Regioni sotto forma di bonus fino a un massimo di 600 euro per persona, in base all’ISEE del richiedente.

 
A chi spetta
 
Per beneficiare del Bonus psicologo 2022 occorre:
     
 

trovarsi “in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica”;

  essere “nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”;
  essere residente in Italia;
  valore ISEE non superiore a 50.000 euro;
  non avere già beneficiato del Bonus psicologo 2022 (il beneficio è riconosciuto infatti una sola volta).
     
Quanto spetta
 
L’importo del Bonus psicologo 2022 è modulato in base all'ISEE nel seguente modo:
 
Valori ISEE Importo del beneficio
ISEE inferiore a 15.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, nell’importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario

ISEE 15.000-30.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, nell’importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario

ISEE più di 30.000 e meno di 50.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, nell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario

 
Quando e come presentare la domanda
 

Le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” sono presentate all’INPS tramite procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022.

 

È necessario accedere al servizio online “Contributo sessioni psicoterapia” sul portale web dell'INPS, con SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).

 
In alternativa è possibile rivolgersi al Contact Center Integrato o ad un Patronato.
 
Il richiedente può presentare domanda:
 
  per sé stesso;
  per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
 

per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, se rispettivamente tutore, curatore o amministratore di sostegno.

 
Il richiedente autocertifica i requisiti attraverso il modulo telematico di presentazione della richiesta di bonus.
 
Erogazione del contributo
 
L'INPS
 
  verifica la sussistenza dei requisiti,
  alla scadenza del 24Ott22 stila le graduatorie distinte per Regione,
  dando priorità a richiedenti con ISEE più basso,
  e, a parità di ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
  fino ad esaurimento delle risorse (10 milioni di euro; per le Marche 257.233 euro).
     
Successivamente l’INPS:
 
  pubblica le graduatorie,
  invia ai richiedenti l’esito della domanda tramite SMS e/o e-mail;
  indica l’importo del beneficio e il codice univoco associato.
     
Utilizzazione del contributo
 
Il beneficiario:
 
  per usufruire del bonus ha 180 giorni di tempo dalla pubblicazione delle liste,
  consegna allo psicologo, per ogni sessione, il codice univoco ricevuto dall’INPS.
 
Lo psicologo:
 
  indica il codice univoco in apposita sezione, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
 
L’INPS:
 
  eroga direttamente allo psicologo l’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, secondo le modalità da esso indicate.
 
Per approfondire:
 
  INPS - Messaggio numero 2905 del 21-07-2022
  INPS - Circolare numero 83 del 19-07-2022
  MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO DEL 31 MAGGIO 2022 Gazzetta Ufficiale
 

DECRETO LEGGE N. 228 DEL 30 DICEMBRE 2021 (Testo coordinato Legge n. 15 del 25 febbraio 2022) - Milleproroghe legge-del-25022022-15-milleproroghe.pdf (fiscoetasse.com)

 

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