STATUTO

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Articolo 1
Costituzione e sede
 

È costituita l’organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, denominata “ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA TRAUMATIZZATI CRANICI ANDREA ODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Potenza Picena, via Aprutina n. 194, frazione Porto Potenza Picena. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L’utilizzo nella denominazione della locuzione “organizzazione di volontariato” o dell’acronimo “ODV” è strettamente legato all’iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E’ fatto divieto di utilizzare il riferimento a “organizzazione di volontariato” in assenza dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potrà essere stabilita una sede amministrativa e contabile in luogo diverso dalla sede legale su determinazione del consiglio direttivo con obbligo da parte di quest’ultimo a portarlo a conoscenza dell’a prima assemblea utile e con obbligo di comunicazione a tutti i soci e a tutti gli organismi con cui l’associazione si rapporta.

 

Articolo 2

Carattere dell'Associazione

 

L’associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall’ art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
 

Articolo 3

Durata dell'Associazione

 
La durata dell’associazione è illimitata.
 

Articolo 4

Scopi e attività dell'Associazione

 

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: in particolare l’Associazione indirizza la sua attività a favore delle persone traumatizzate e delle loro famiglie e svolge attività di informazione, sensibilizzazione, sostegno e prevenzione in relazione alle problematiche connesse.

L’associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

-     interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

-     prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

-     servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L’associazione per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

-     promuovere il recupero dei traumatizzati cranici e/o della disabilità acquisita, favorendo il reinserimento sociale lavorativo;

-     fornire supporto informativo per le problematiche sanitarie, sociali, economiche ed amministrative dei traumatizzati cranici e delle loro famiglie;

-     promuovere iniziative, convegni, seminari, borse di studio, pubblicazioni, eccetera, atte a sensibilizzare al problema non solo l’opinione pubblica ma in particolare le forze politiche e sociali, autorità amministrative e gli operatori della salute;

-     promuovere attraverso i mass media campagne di prevenzione e sensibilizzazione;

-    sostenere i familiari delle persone traumatizzate craniche nella assistenza ai loro congiunti, in particolare fornendo loro un servizio di accompagnamento al fine di rendere la famiglia più consapevole nella gestione della malattia e più auto determinata nella scelta del loro percorso di vita;

-     fornire una dimora, qualora si rendesse utile, durante il periodo di degenza del traumatizzato presso l’Istituto Santo Stefano, attraverso la gestione di una “casa – alloggio”, sempre senza alcuno scopo di lucro e a puro fine di solidarietà;

-     organizzare e gestire un centro – diurno;

-     curare il reperimento delle risorse economiche per lo svolgimento delle suddette attività. Tutte le attività potranno essere svolte in convenzione con Enti pubblici o privati, università, fondazioni o altro Ente interessato.

-     ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L’associazione, ai sensi dell’ art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell’associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d’esercizio o nella relazione di missione.

L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall’art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

 

Articolo 5

Requisiti dei soci

 

Possono essere soci dell’associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.

 

L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

 
Articolo 6
Ammissione e diritti dei soci
 
L’ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

 
Articolo 7
Categorie dei soci
 
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
- Onorari
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenza, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa;

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

 
Articolo 8
Doveri dei soci
 

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

 
Articolo 9
Sanzioni disciplinari
 

Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, e si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

 
Articolo 10
Perdita della qualifica di socio
 

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
e) per morte.
 
Articolo 11
Organi dell'Associazione
 

Organi dell’associazione sono:

- l’assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato);
- il comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

 
Articolo 12
Partecipazione all'assemblea
 

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
 
Articolo 13
Convocazioni dell'assemblea
 

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica, o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax o con altro mezzo anche elettronico e, laddove l’associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata nel sito.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’ organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

 
Articolo 14
Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
 

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
La partecipazione all’ assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

 
Articolo 15
Forma di votazione dell'assemblea
 

Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

 
Articolo 16
Compiti dell'assemblea
 

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

 
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
b) eleggere o revocare i membri del consiglio direttivo, l’organo di controllo e/o l’organo di revisione legale dei conti;
c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa annuali e gli eventuali contributi associativi;
e) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
 
in sede straordinaria
a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

E' in facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

 
Articolo 17
Compiti del Consiglio Direttivo
 
ll Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
- convocare l’assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all’assemblea;

- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;

- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

- redigere l’eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.
 
Articolo 18
Composizione del Consiglio Direttivo
 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario e il tesoriere economo.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea ordinaria.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

 
Articolo 19
Riunioni del del Consiglio Direttivo
 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso. La convocazione viene effettuata con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica o con altro mezzo anche elettronico, almeno dieci giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o con altro mezzo anche elettronico senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o con altro mezzo anche elettronico possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i membri che lo compongono e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Se nominato, il rappresentante dell’organo di controllo o di revisione dei conti sarà invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

 
Articolo 20
Compiti del Presidente
 

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

 
Articolo 21
Organo di controllo e revisione legale dei conti
 

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’ art.30 del Codice del Terzo Settore.
Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l’elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’ art.31 del Codice del Terzo Settore , l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

 
Articolo 22
Segretario dell'Associazione
 

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede alla corrispondenza tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

 
Articolo 23
Il Tesoriere-Economo
 

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandoli da apposita relazione.

 
Articolo 24
Comitato scientifico
 

Il Comitato Scientifico, di nomina o di revoca consigliare, è composto da un numero di membri variabile fino a un massimo di nove (9), secondo quanto deliberato dal Consiglio stesso.
Almeno il sessanta per cento (60%) dei componenti il Comitato deve essere scelto fra i medici od operatori sanitari che ricoprono la qualifica di socio, mentre gli altri possono essere non soci, va scelto il coordinatore. Sono compiti del Comitato esaminare e studiare quei problemi che gli verranno sottoposti dal Consiglio Direttivo e presentare al Consiglio stesso le possibili soluzioni.
L’intero comitato rimarrà in carica fino a quando il Consiglio direttivo che lo ha nominato non cesserà il suo mandato salvo conferma da parte del nuovo direttivo.

 
Articolo 25
Libri sociali
 
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci.

 
Articolo 26
Il Patrimonio dell'Associazione
 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

 
Articolo 27
Entrate dell'Associazione
 

Le entrate dell’associazione sono costituite:
− dalla quota annuale da versarsi all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
− dai contributi annui ordinari;
− da eventuali contributi straordinari;
− da versamenti volontari degli associati;
− da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
− da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
− da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
− da donazioni e lasciti;
− da contributi di imprese e privati;
− da rimborsi derivanti da convenzioni;
− proventi derivanti dalle attività previste dall’ art. 84 del Codice del Terzo Settore;
− proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
− ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

 
Articolo 28
Destinazione degli avanzi di gestione
 

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

 
Articolo 29
Durata del periodo di contribuzione
 

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

 
Articolo 30
Diritti dei soci al patrimonio sociale
 

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 
Articolo 31
Bilanci
 

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Al superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’associazione.

 
Articolo 32
Scioglimento e liquidazione dell'Associazione
 

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Con l’entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’ assemblea.

 
Articolo 33
Clausola compromissoria
 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

 
Articolo 34
Rinvio
 

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 

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